Regolamenti ErP: al via la Fase 2
Dal 26 settembre 2018 tutti gli apparecchi a gas di nuova produzione dovranno garantire emissioni di NOx non superiori a 56 mg/kWh.
Come noto, a partire dal 26 settembre 2015, sono entrati in vigore una serie di Regolamenti comunitari i cui effetti sono stati tanto rilevanti da poterli ritenere come vere e proprie pietre miliari nel settore.
Ci si riferisce ai Regolamenti ErP o Ecodesign(1) che hanno individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento e ai Regolamenti ELD o Labelling(2) che hanno istituito un sistema armonizzato per l’etichettatura dei generatori in base alla loro efficienza, allo scopo di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento di confronto semplice ed immediato. (Per maggiori informazioni si rimanda al documento allegato (627 kB)).
Ma se i Regolamenti ELD hanno trovato applicazione senza soluzione di continuità a partire dalla loro entrata in vigore, non altrettanto può dirsi per i Regolamenti ErP, la cui piena attuazione è stata scaglionata nel tempo.
La Fase 1, che ha preso avvio il 26 settembre 2015, ha imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Ciò ha determinato pesanti ripercussioni sul mercato considerato che i fabbricanti sono stati costretti a ricorrere alla tecnologia della condensazione per poter garantire i minimi imposti, salvo il caso di apparecchi da utilizzarsi in particolari situazioni della fumisteria (apparecchi tipo B a tiraggio naturale collegati ad un sistema fumario collettivo).
La Fase 2 invece, prenderà corpo il 26 settembre 2018: a partire da quella data gli apparecchi dovranno garantire non solo i rendimenti minimi richiesti ma anche emissioni inquinanti, espresse in termini di NOx (Ossidi di Azoto) non superiori a 56 mg/kWh.
In altre parole, le prestazioni degli apparecchi sono state regolamentate secondo standard via via più restrittivi finalizzati dapprima, alla riduzione dei consumi (caldaie a condensazione) e, successivamente, al contenimento delle emissioni inquinanti (caldaie a basso NOx).
Naturalmente, così come accaduto in concomitanza dell’entrata in vigore della Fase 1, anche per la Fase 2, gli stessi regolamenti permettono l’installazione di prodotti non conformi ai requisiti prestabili senza limitazione alcuna, se immessi sul mercato(3) prima della scadenza prevista. In altre parole, gli apparecchi messi in commercio prima del 26 settembre 2018, possono essere regolarmente installati anche se non a bassa emissione di NOx.
Da ultimo è bene precisare che il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentarie è demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti, ma è altrettanto ovvio che i tecnici dovranno operare in piena sintonia con l’ordinamento comunitario, per cui diviene essenziale conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti che si andranno ad installare per evitare di incorrere in errore.
Ed è con questo obiettivo che Hermann Saunier Duval ha ritenuto opportuno informare la propria clientela in merito alla disponibilità della nuova gamma di prodotti a bassa emissione di NOx fermo restando che tutti quelli attualmente disponibili possono essere acquistati e/o installati anche in data successiva al 26 settembre 2018 senza alcuna limitazione.
(1) Regolamenti delegati UE n. 813/2013 e n.814/2013 recanti le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all’energia
(2) Regolamenti delegati UE n. 811/2013 e n. 812/2013 in attuazione della direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
(3) «immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata (Direttiva 2009/125/CE, Art. 2,comma 4).