Modifica dell'allegato A al D.Lgs 192/2005: "Ulteriori definizioni"
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 il decreto 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.". E' allegato a questa news.
L'allegato A è quello a titolo "Ulteriori definizioni" (ulteriori nel senso che l'articolo 2 del D.Lgs 192 ne dà già alcune, e alcune un po' si sovrappongono).
In particolare, oltre a diverse modifiche delle definizioni esistenti, evidenziamo qui che vengono date alcune nuove nuove definizioni. Alcune per la sopraggiunta nuova legislazione, normativa ed evoluzione tecnica, altre per maggior chiarezza, e per non doverle magari andare a estrapolare da altri provvedimenti legislativi (come il DPR 412/93)
Ecco le definizioni aggiunte:
- autorità competente;
- combustione;
- conduttore di impianto termico;
- contratto servizio energia;
- fluido termovettore;
- impianto termico (spariscono definitivamente dalla definizione di impianto quelli per la produzione di acqua calda sanitaria, in realtà già eliminati dalla legge 99/2009, ma stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante sopra i 15 kW sembrano restare ancora nel limbo);
- locale tecnico;
- macchina frigorifera;
- manutenzione (intesa in termini generali: si aggiunge alla definizione di "manutenzione ordinaria" e "straordinaria");
- potenza termica utile nominale;
- rendimento termico utile;
- responsabile dell'impianto termico;
- SCOP (parametro relativo alle pompe di calore);
- SEER (parametro relativo alle macchine frigorifere);
- servizi energetici degli edifici (qui entrano le definizioni di "climatizzazione invernale" e "estiva" altrimenti apparentemente sparite);
- sottosistema di generazione;
- temperatura dell'aria in un ambiente;
- unità cogenerativa;
- unità di micro-cogenerazione;
- unità immobiliare residenziale e assimilata.