Scarico a parete con caldaia a condensazione
L’art. 5 del DPR 412/93 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs 102/2014, ribadisce la possibilità di scaricare a parete in situazioni specifiche, nel rispetto della normativa (il cui riferimento è la norma UNI 7129) e obbliga i Comuni ad adeguare i propri regolamenti.
Scaricare a parete è consentito ad esempio (art. 5, comma 9 bis), quando, in uno stabile plurifamiliare, si vuole o si deve sostituire una caldaia tradizionale a tiraggio naturale installata prima del 31 agosto 2013 e collegata ad una canna collettiva ramificata con una nuova caldaia a condensazione ad alto rendimento.
Questa eventualità diventa l’unica soluzione percorribile quando, all’atto della sostituzione del vecchio generatore di calore, si dovesse rilevare la mancata idoneità della canna collettiva esistente ed il condominio non fosse in grado o volesse adeguarla.
Come detto, la Legge Nazionale obbliga i comuni ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni vigenti e questo obbligo trova evidenza operativa in una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR), il quale ha annullato un’ordinanza del Comune di Gallarate (VA) con cui si vietava per l’appunto uno scarico a parete con una caldaia di tipo C (a camera stagna) a condensazione e a bassi NOx, in uno stabile la cui canna collettiva ramificata era stata giudicata non idonea da una ditta abilitata.
In altre parole, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 412/93 e nel rispetto della norma tecnica UNI 7129 circa il posizionamento del terminale di scarico, Comuni e ASL non possono vietare lo scarico a parete per le caldaie a condensazione.
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